STATUTO
Comitato NO Biogas Forlimpopoli - Presidente Gianfranco Montaletti - tel. +39 3473923274 - gianfranco.montaletti@gmail.com
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STATUTO DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DENOMINATO: COMITATO NO BIOGAS DI FORLIMPOPOLI Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. Il Comitato " NO BIOGAS  DI FORLIMPOPOLI" è costituito nella forma giuridica di Comitato, a norma degli articoli 14 e successivi del codice civile.  2.Il Comitato ha sede legale nel Comune di Forlimpopoli (FC) in via Montanara Comunale n.163.  La sede potrà essere variata nell'ambito della provincia con delibera dell'Assemblea ordinaria, senza modificazione dello Statuto. 3. Il Comitato ha durata illimitata. Articolo 1 (Scopo e finalità sociali) 1. Il Comitato è apolitico, aconfessionale e senza scopi di lucro e si prefigge le seguenti finalità: - opposizione alla realizzazione di qualsiasi impianto nel territorio di Forlimpopoli che rappresenti un rischio di riduzione della qualità di vita degli abitanti e delle attività, in termini di acustica, di qualità dell'aria, acque e terreno di deprezzamento del valore paesaggistico, turistico e culturale; - opposizione preventiva e contrasto, con ogni mezzo legale, al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di qualsivoglia autorizzazione di impianti di tipo "biogas"  nel territorio di Forlimpopoli; - assunzione, con ogni mezzo legale, anche con eventuale ricorso (anche giurisdizionale) alle autorità competenti, di ogni iniziativa finalizzata alla sospensione/revoca/caducazione di qualsivoglia autorizzazione di impianti di tipo "biogas" da scarti di lavorazione dei prodotti agricoli, biomasse nel territorio di Forlimpopoli; 2. Per il perseguimento dei propri fini, il Comitato si propone anche di: - operare con ogni mezzo legittimo onde informare, coinvolgere e mobilitare la popolazione e l'opinione pubblica; - garantire la partecipazione di chiunque voglia aderire al Comitato stesso; - sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni o gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi; - assumere ogni iniziativa utile per la tutela dell'ambiente, della salute, della qualità della vita, del valore della proprietà, nei confronti di tutti gli organi istituzionali preposti direttamente o indirettamente all'approvazione di qualsiasi progetto di realizzazione ed esercizio di impianti di tipo "biogas" nel territorio di Forlimpopoli, nonché nei confronti degli organi deputati direttamente o indirettamente alla imposizione di prescrizioni e controlli sulla realizzazione e funzionamento, ed ogni altra attività utile nei confronti degli organi comunque coinvolti o interessati alla soluzione dei problemi correlati. Articolo 3(Ordinamento democratico) 1. Il Comitato è apartitico e aconfessionale. L'ordinamento interno del Comitato è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Articolo 4 (Soci) 1. Il Comitato è costituito dai soci regolarmente iscritti. Possono far parte del Comitato tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli, accettandone lo Statuto e i regolamenti interni. 2. L'adesione al Comitato è libera volontaria ed impegna gli associati al rispetto degli obiettivi. 3. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. 4. I soci hanno il diritto di: - eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.  4. I soci hanno il dovere di: - collaborare in modo proficuo e leale alla realizzazione degli scopi e delle finalità sociali; - rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea. 5. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Articolo 5 (Ammissione come socio - decadenza) 1. L'ammissione al Comitato è deliberata dal Consiglio Direttivo. 2. La qualifica di socio si perde per mancato pagamento e/o rinnovo della quota sociale, dimissioni, esclusione o per causa di morte. 3. Il socio può recedere dal Comitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 4. L'aderente al Comitato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dal Comitato. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. L'esclusione può essere impugnata, nel termine di 15 giorni dalla delibera di esclusione, davanti all'Assemblea, che decide nella prima adunanza utile. Articolo 6 (Organi sociali) 1. Sono organi del Comitato: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Articolo 7 (L'Assemblea) 1. L'Assemblea è composta dai soci del Comitato ed è l'organo deliberativo. 2. L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. 3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, fatta salva la facoltà in capo al medesimo di delegare l'incarico di presiedere l'Assemblea ad altro socio. 4. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali. E' esclusa la facoltà in capo ad un socio di conferire ad altro socio (o a un terzo) delega per intervenire in Assemblea. 5. Il voto in Assemblea è palese, anche per le elezioni degli organi sociali. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente del Comitato. 6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato (o dal socio da questi delegato a presiedere l'Assemblea) e dal verbalizzante, e conservato presso la sede del Comitato. Articolo 8 (Convocazione) 1. L'assemblea è convocata del Presidente, anche su domanda motivata presentata da almeno un quinto dei soci, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 2. La convocazione avviene mediante convocazione da inviare a tutti i soci del Comitato, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, oppure anche solo mediante avviso affisso nella sede del Comitato, con un preavviso non inferiore a tre giorni. Articolo 9 (Assemblea ordinaria) 1. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato. In particolare, è competenza dell'Assemblea ordinaria: - approvare il rendiconto economico-finanziario; - fissare l'importo della quota sociale; - determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Comitato; - approvare l'eventuale regolamento interno; - eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. 3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Articolo 9 (Assemblea straordinaria) 1. È competenza dell'Assemblea straordinaria la deliberazione di modifiche allo Statuto, dello scioglimento e la liquidazione del Comitato e la conseguente devoluzione del suo patrimonio e nomina dei liquidatori. 2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento del Comitato. Articolo 10 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Comitato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di anni 2, e sono rieleggibili. 3. Compete al Consiglio Direttivo: - elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea il programma delle iniziative del Comitato; - assumere le più opportune iniziative per il perseguimento dello scopo del Comitato; - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea. - spetta al Consiglio Direttivo nominare tra i Consiglieri il Vicepresidente, un segretario e il tesoriere. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri. Le riunione del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 11 (Il Presidente) 1. Il Presidente rappresenta legalmente e giudizialmente il Comitato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente sono attribuite al riguardo le più ampie facoltà e poteri, ivi compresi quelli di promuovere iniziative e azioni, anche giudiziarie, in ogni stato e grado (e/o resistere ad esse), anche conferendo all'uopo procure alle liti. 2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. 4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Articolo 12 (Risorse economiche - Fondo comune) 1. Il Comitato non ha scopo di lucro. Esso opera quale ente non commerciale di tipo associativo ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L'ordinamento associativo si adegua e recepisce per intero le disposizioni normative applicabili alle associazioni di promozione sociale. 2. Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: - quote e contributi dei soci; - donazioni liberali dei soci e dei terzi, elargizioni, sponsorizzazioni, lasciti e legati; - entrate realizzate nello svolgimento della sua attività nell'ambito delle finalità associative; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - altre entrate compatibili con le finali sociali. 3. II fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. 4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 5. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Articolo 13 (Esercizio sociale) 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. II Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea, che deve essere da essa approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Articolo 14 (Assenza di retribuzione) 1. Nessuna carica sociale è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto del Comitato. Articolo 15 (Scioglimento) 1. Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni ed estingua le obbligazioni in essere. 2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il Comitato devolve il patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utili sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16 (Norme finali) 1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine e in quanto compatibili, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile. 2. La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Comitato è di competenza esclusiva del Foro di Forlì.
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